Art. 5.
(Revoca dell'indulto).

      1. L'indulto è revocato qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore ad anni due o più delitti per i quali riporti condanne a pena detentiva complessiva superiore ad anni tre.